2.1.3 Sostituzione del premio di risultato con la concessione in locazione, uso o comodato di fabbricati

da Mar 29, 2018privato

Ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. c), del TUIR, la concessione in locazione, uso o comodato di fabbricati al dipendente genera reddito di lavoro dipendente in misura pari alla “… differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza….”.

Analogamente a quanto illustrato nei precedenti paragrafi, nell’ipotesi in cui il lavoratore, in ragione di quanto previsto dal contratto aziendale o territoriale, abbia scelto l’assegnazione, in comodato, uso o locazione, di un fabbricato in luogo dell’erogazione del premio di risultato assoggettabile ad imposta sostitutiva del 10 per cento, rileverà quale reddito di lavoro dipendente non l’intero valore del canone di locazione, ma la rendita catastale al netto di quanto corrisposto dal dipendente.

Esempio:

  • Premio di risultato agevolabile € 3.000
  • Valore della rendita catastale al netto di quanto corrisposto dal dipendente
    € 2.000
  • Base imponibile del benefit, anche a seguito della conversione del premio
    di risultato, € 2.000
  • Base imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva o, a scelta del
    lavoratore, a tassazione ordinaria ovvero sostituita con gli altri benefit, €
    1.000 (€ 3.000 – € 2.000)
    Se al lavoratore dipendente è trattenuta una somma per la concessione in
    locazione, uso o comodato del fabbricato (quota di reddito già assoggettata a
    tassazione), la base imponibile del benefit è ridotta di pari importo.
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