Il ritorno all’importo in denaro fa scattare la tassazione ordinaria
Nel caso in cui il credito welfare derivante dalla conversione del premio di risultato sia poi restituito al lavoratore in denaro, ad esempio alla scadenza del piano di utilizzo oppure alla cessazione del rapporto di lavoro, si pone il problema della qualificazione fiscale delle somme, poiché la normativa non disciplina espressamente la ri-monetizzazione del welfare.
L’articolo 1, commi 182-190, della legge 208/2015 prevede che il premio possa essere fruito secondo due modalità alternative: come erogazione monetaria, soggetta all’imposta sostitutiva prevista dalla normativa (oggi ridotta all’1% per il biennio 2026-2027 dalla legge di Bilancio 2026); mediante conversione in beni e servizi di welfare, con esclusione dalla formazione del reddito in base all’articolo 51 del Tuir.
La disciplina si fonda dunque su un principio di alternatività tra le due opzioni. Nel momento in cui il lavoratore esercita la scelta di conversione, il premio cessa di essere una componente retributiva monetaria e si trasforma in benefit di welfare aziendale. Questo passaggio è chiarito dall’agenzia delle Entrate nella circolare 28/E del 15 giugno 2016, nella quale si precisa che, quando il lavoratore opta per la sostituzione del premio con opere e servizi rientranti nell’articolo 51 del Tuir, il valore dei beni e dei servizi erogati in luogo del premio non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Da questa impostazione deriva una conseguenza rilevante quando il credito welfare sia successivamente trasformato in denaro. La restituzione monetaria fa infatti venir meno il presupposto dell’esenzione fiscale, perché il beneficio non si concretizza più in beni o servizi di welfare. Tuttavia, la somma non può essere trattata neppure come premio di risultato soggetto all’imposta sostitutiva. La ragione è proprio nella struttura della disciplina: la tassazione agevolata si applica solo al momento dell’erogazione del premio monetario, quando questo mantiene la sua natura originaria di retribuzione variabile collegata alla produttività. Nel momento in cui il lavoratore opta per la conversione, tale qualificazione viene meno e il premio assume definitivamente la natura di utilità di welfare.
La successiva ri-monetizzazione non rappresenta quindi l’erogazione di un premio di risultato, ma la liquidazione di un credito di welfare non utilizzato. Mancando il presupposto giuridico del premio monetario disciplinato dall’articolo 1, commi 182-190, della legge 208/2015, non può trovare applicazione l’imposta sostitutiva.
In assenza di una specifica previsione normativa che consenta di recuperare il regime agevolato, la prassi diffusa fa rientrare l’importo restituito al lavoratore nel reddito di lavoro dipendente ordinario, con applicazione della tassazione Irpef e della contribuzione previdenziale.
*Il seguente articolo è stato pubblicato su Ilsole24ore.com, il 13 aprile 2026