2.1.4 Sostituzione del premio di risultato con la concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del settore ferroviario

da Mar 29, 2018privato

Ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. c-bis), del TUIR, la concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del settore ferroviario genera reddito di lavoro dipendente per un “…importo corrispondente all’introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione.”.

Con Decreto del 21 novembre 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito che “… l’importo corrispondente all’introito medio per passeggero-chilometro [è] pari a € 0,072, come desunto dal Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti riferito agli anni 2015 e 2016, per una percorrenza media convenzionale di 2.600 chilometri….”.

Analogamente a quanto illustrato nei precedenti paragrafi, nell’ipotesi in cui il lavoratore dipendente delle società o enti che gestiscono servizi di trasporto ferroviario abbia scelto la concessione gratuita di viaggio in luogo dell’erogazione del premio di risultato assoggettabile ad imposta sostitutiva del 10 per cento, rileverà quale reddito di lavoro dipendente non l’intero valore del servizio di trasporto ferroviario, ma il relativo valore determinato forfetariamente, al netto di quanto corrisposto dal dipendente.

Esempio:

  • Premio di risultato agevolabile € 1.000
  • Valore del servizio di trasporto ferroviario determinato forfetariamente €
    187,20 (€ 0,072* km. 2.600)
  • Base imponibile del benefit, anche a seguito della conversione del premio
    di risultato, € 187,20
  • Base imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva o, a scelta del
    lavoratore, a tassazione ordinaria ovvero sostituita con gli altri benefit, €
    812, 80 (€ 1.000 – € 187,20).
    Se al lavoratore dipendente è trattenuta una somma per la concessione
    gratuita di viaggi (quota di reddito già assoggettata a tassazione), la base
    imponibile del benefit è ridotta di pari importo.
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