Buoni pasto, via libera al cumulo di otto ticket

da Ago 21, 2017Rassegna Stampa

di Raffaele Ricciardi *

I buoni pasto potranno essere spesi anche otto alla volta, alla cassa di un supermercato, in un bar o persino in un agriturismo e in un mercato. E’ la sostanziale e attesa novità contenuta in un decreto del Ministero dello Sviluppo economico, datato 7 giugno e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale: sarà in vigore dal 9 di settembre.

Già da febbraio il dicastero aveva preparato il provvedimento, che attua un passaggio del codice degli appalti e prova a riordinare una materia da tempo oggetto di polemica. Se formalmente, infatti, come è scritto chiaramente sugli stessi ticket (o sulle tessere elettroniche sempre più diffuse) i buoni non sono cumulabili, molti sanno che nella prassi ciò è concesso. La diffusione dei buoni elettronici aveva allarmato i lavoratori, perché con la tracciabilità immediata si pensava che lo stop al cumulo da molti aggirato diventasse effettivo. Eppure i buoni sono diventati una vera e propria forma di sostegno al reddito, per i molti italiani che – specialmente in tempi di vacche magre – li hanno usati per “fare la spesa”. Non a caso, la grande distribuzione ha da subito tifato per l’abolizione formale del divieto di cumulo.

Ma lo spirito originario del servizio è quello di sostituire il servizio mensa. Appellandosi a questo, ma anche al proprio vantaggio economico, gli esercenti più piccoli come bar e ristoranti hanno chiesto che si preservasse un limite stringente. Perché potendo spendere meno buoni insieme, è più probabile che il consumatore decida di farlo per un panino piuttosto che per una spesa di pochi prodotti al supermercato.

Nel primo provvedimento messo a punto in inverno dal Mise si parlava di un limite a dieci ticket. Il Consiglio di Stato, che insieme all’Anac ha visionato il testo e dato il suo parere, aveva suggerito una limatura. Alla fine, il cerchio si è chiuso sugli otto ticket. Formalmente, riconosceva lo stesso Palazzo Spada, si salva anche il principio della “sostituzione della mensa”, dando modo agli utenti di acquistare una volta sola alla settimana i piatti pronti necessari ai loro “pranzi al sacco” in ufficio.

Sul cumulo, “la norma attua quel che di fatto succede già”, commentano da Federdistribuzione. Presso la quale c’è ovvia soddisfazione per aver dato valore giuridico alla prassi quotidiana. La pensano in maniera diametralmente opposta bar e ristoratori. Per Tullio Galli della Fiepet Confesercenti si “legittima così l’uso dei buoni nella grande distribuzione, a danno dei piccoli”. Sul punto si era in effetti scatenato uno scontro nei mesi passati: il Mise aveva ipotizzato inizialmente di fissare il tetto a dieci buoni, poi la quadra – dopo il suggerimento di una limatura al tetto da parte del Consiglio di Stato – è stata trovata poco sotto. Secondo l’Anseb, l’associazione delle società che emettono i ticket, è una “soluzione di mezzo: sarà una novità nella misura in cui si farà rispettare il limite”. Un riflesso diretto per l’economia di alcuni consumatori, però, ci potrebbe essere. Un colosso della distribuzione come Esselunga, ad esempio, pur avendo avviato una sperimentazione dell’uso dei ticket, l’aveva poi escluso in attesa della norma sulla cumulabilità: arrivato il decreto, dal prossimo autunno è previsto che la rete dei supermercati fondati da Bernardo Caprotti inizi ad accettare i ticket.

Il decreto pubblicato in Gazzetta e del quale dà notizia Italia Oggi elenca dunque, all’articolo 3, la tipologia di esercizi presso i quali si possono usare i ticket. Vi rientrano quelli legittimati ad esercitare la somministrazione di cibo e bevande; l’attività di mensa aziendale ed interaziendale; la vendita al dettaglio di alimentari, sia in sede fissa che su area pubblica (quindi i mercati); gli spacci aziendali; nei mergati agricoli ed ittituristici; negli agriturismi. Il decreto amplia anche il numero dei prodotti acquistabili. Per includere infatti le nuove categorie, quali i coltivatori diretti e i mercati, la norma fa ora riferimento alla possibilità di acquistare anche “alimentari e bevande” e non solo prodotti “pronti al consumo”. Trasposto in un supermercato, vuol dire pasta, latte o affini. Resta invece lo stop ad altre categorie, dai detersivi ai pannolini.

Quali sono le caratteristiche dei ticket pasto? Il successivo articolo 4 le chiarisce. Detto della novità principale, il cumulo fino a otto, “sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato”. Restano “non cedibili” e non convertibili in denaro e sono “utilizzabili solo dal titolare”. Si possono utilizzare solo “per l’intero valore facciale”, ovvero il valore stampato sul buono stesso e che comprende l’Iva. Niente resti, dunque, se si paga coi buoni. Per i buoni elettronici valgono le stesse cose, salvo che l’obbligo di firma è assolto in via digitale. “Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto”, che fino al valore di 5,29 euro – e di 7 euro dal primo luglio 2015 per quelli elettronici – è esentasse.

Il decreto si occupa infine dei rapporti tra appaltatori del servizio, società emettitrici dei ticket ed esercenti. Dispone che non si possa applicare agli esercenti uno “sconto incondizionato” maggiore di quello dichiarato dalle società in sede di aggiudicazione dell’appalto di fornitura dei buoni. Il provvedimento comprende poi misure contro il ritardo nei pagamenti agli esercizi convenzionati e affronta il fenomeno dell’aumento indiscriminato dei “servizi aggiuntivi” che le società che emettono i buoni chiedono agli esercenti, con l’effetto di scaricare su questi ultimi il costo dei ribassi con i quali le emettitrici si aggiudicano gli appalti. Il decreto vieta di addebitare agli esercenti convenzionati “costi diversi dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per prestazioni o servizi aggiuntivi eventualmente acquistati”.

* Il seguente articolo è stato pubblicato su Repubblica.it l’11 agosto 2017

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