Welfare lavoratrici madri

da Mar 1, 2024privato

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello relativo all’applicazione dell’articolo 51 del TUIR alle lavoratrici madri.

Nel caso di specie, l’Istante vorrebbe riconoscere a tutte le lavoratrici, al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità, una somma equivalente alla differenza fra l’indennità di congedo di maternità facoltativa o di congedo parentale a carico dell’INPS, e il cento per cento della retribuzione mensile lorda.

Tale importo verrebbe erogato non come retribuzione monetaria ma in forma di “welfare aziendale” e si chiede pertanto di sapere se tale intervento soddisfi i presupposti di non imponibilità di cui all’articolo 51 del TUIR.

L’Agenzia ha ritenuto che l’attribuzione del welfare aziendale in base allo status di maternità non appare idonea ad individuare una “categoria di dipendenti” come richiesto dalla normativa; pertanto, le somme in oggetto devono assumere rilevanza reddituale in quanto, rappresentando un’erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile, rispondono a finalità retributive.

RSS
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn
Share

Categorie

Tweets