Legge di Bilancio 2024: Nuovi limiti di esenzione per i fringe benefits 

da Gen 23, 2024Rassegna Stampa

di Silvia Spattini*

La Legge di Bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 30 dicembre 2023) ha stabilito nuovi limiti di esenzione fiscale in caso di erogazione di beni e servizi in natura (anche attraverso buoni acquisto) da parte del datore di lavoro ai lavoratori (art. 1, comma 16).

Per il 2024 la soglia è stabilita in via generale in 1.000 euro. Per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, invece, tale soglia è elevata a 2.000 euro.

L’intervento legislativo ha avvicinato le soglie previste per i due diversi gruppi di lavoratori per il 2023 (cfr. E. Massagli, Attenzione agli squilibri dei nuovi fringe-benefit, in Bollettino ADAPT, 8 maggio 2023, n. 17), quando con l’art. 40, D.L. n. 48/2023 (Decreto lavoro), convertito in legge n. 85 del 2023, era stato fissato il limite di esenzione a 3.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, mentre per la generalità dei lavoratori la soglia rimaneva a 258,23 euro.

Pertanto, per il 2024, l’azienda può cedere ai propri dipendenti beni e servizi senza che questi concorrono a formare il reddito del lavoratore beneficiario, se il valore di tali beni e servizi non è superiore ai limiti indicati, in deroga alla disciplina che stabilisce la soglia a 258,23 euro (art. 51, comma 3). Viceversa, se il loro valore supera i limiti stabiliti, tutto l’importo diventa reddito, quindi soggetto ad imposizione contributiva e fiscale (per un approfondimento, si veda E. Massagli, S. Spattini, M. Tiraboschi, Fare welfare in azienda. Guida pratica per imprese, consulenti, sindacalisti, operatori, Adapt University Press, 2023).

Si ricorda che nell’ambito di questo trattamento agevolato rientrano anche i buoni spesa e buoni o carte acquisto di diversa tipologia, sia in formato cartaceo, sia elettronico, con cui i lavoratori possono effettuare acquisti nei negozi oppure online, nonché acquistare servizi.

Come per il 2023, vengono fatte rientrare nel limite di esclusione dal reddito anche eventuali somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas, nonché (non erano previste nel 2023) per spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Invero, per il 2023, tali eventuali rimborsi entro i limiti previsti erano possibili soltanto per i lavoratori con figli a carico, mentre nel 2024 tale possibilità è riconosciuta, nei diversi limiti di esenzione sopraindicati, per tutti i lavoratori, sanando una effettiva disparità, almeno rispetto all’accesso a tale possibilità.

L’Agenzia delle Entrate non è ancora intervenuta mediante circolari con chiarimenti rispetto alle nuove diposizioni per il 2024. Nell’attesa si deve presumere che valgano le indicazioni già emesse rispetto a simili disposizioni. Con riferimento alla eventuale ripartizione delle agevolazioni tra genitori, con la circolare n. 23 del 1° agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che «l’agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi». Se si riporta tale indicazione sulle disposizioni valide per il 2024, significa che un nucleo familiare con due genitori lavoratori dipendenti e un figlio può godere fino a 4.000 euro di soglia esente.

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In continuità con la disposizione valida per il 2023, anche per il 2024 è stabilito che i datori di lavoro che si avvalgono della deroga all’articolo 51, comma 3 del TUIR e applicano quando sopra descritto devono informare le rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

 

*Il presente articolo è stato pubblicato su Bollettino ADAPT 22 gennaio 2024, n. 3

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