Dirigenti enti locali, dal Fondo le risorse per il welfare integrativo (da definire nel decentrato)

da Lug 24, 2020Studi e approfondimenti

di GIANLUCA BERTAGNA E SALVATORE CICAL*

Sulla spinta delle previsioni contenute nella «direttiva madre» del Ministero per la pubblica amministrazione del 6 luglio 2017, anche la contrattazione dei dirigenti dell’ area delle Funzioni locali si è cimentata, come avvenuto per il personale del comparto con il contratto relativo al triennio 2016/2018, a porre le basi per promuovere forme e schemi di «welfare aziendale».

Il riconoscimento delle politiche di welfare contrattuale anche per i dirigenti degli enti locali arriva finalmente con l’articolo 32 del nuovo contratto, rubricato «welfare integrativo».

I beneficiari

L’ipotesi di contratto della dirigenza a differenza di quanto previsto per il personale del comparto (articolo 72 del contratto del 21 maggio 2018) non ha fornito, neppure in maniera esemplificativa, un elenco delle attività che possono rientrare nel concetto di welfare integrativo, rinviando così alla contrattazione integrativa (articolo 45, comma 1, lettera d) l’individuazione delle tipologie di benefici e le complessive risorse ad essi destinate. La disposizione, per come formulata, sembrerebbe escludere dalla sua applicazione i segretari comunali e provinciali.

Il finanziamento

Per il personale del comparto l’ultima tornata contrattuale relativa al triennio 2016/2018 ha rappresentato sicuramente un presupposto fondamentale per fare partire le iniziative di welfare contrattuale anche negli enti locali. Tuttavia il vero problema per lo sviluppo di un vero e proprio welfare contrattuale negli enti locali resta, come sempre, quello delle risorse da destinare all’ istituto. L’ inciso utilizzato dall’ articolo 72, comma 2, del contratto nazionale del comparto del 21 maggio 2018 («nei limiti delle disponibilità già stanziate dagli enti») ha reso di fatto, per la gran parte dei Comuni, impossibile attuare qualsiasi politica di welfare integrativo. La ragione è evidente. Mentre per gli altri comparti di contrattazione (Enti pubblici non economici e Ricerca) già da tempo esistevano specifiche disposizioni contrattuali che disciplinavano l’ istituto e che consentivano di destinare specifiche risorse di bilancio per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale a favore dei propri dipendenti, per gli enti locali tale regolamentazione è mancata.Timide, a oggi, si sono dimostrate le iniziative di alcuni enti di destinare, così come previsto l’ articolo 56-quater del contratto del 21 maggio 2018, una quota parte dei proventi delle violazioni del codice della strada alle misure di welfare integrativo.

L’ipotesi di contratto della dirigenza cerca in qualche modo di superare questa problematica. Al comma 2 dell’ articolo 32 dell’ ipotesi di contratto viene previsto che gli oneri per la concessione dei benefici sono sostenuti utilizzando le disponibilità già previste, per la medesima finalità, da precedenti norme e per la parte non coperta da tali risorse, mediante l’ utilizzo di quota parte, non superiore al 2,5%, del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Come per il personale del comparto, un’ulteriore fonte di finanziamento per il welfare integrativo è rinvenibile nei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli enti ai sensi dell’ articolo 208 del codice della strada.

*Il seguente articolo è stato pubblicato su NT + Enti Locali e Edilizia, il 17 luglio 2020

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