CCNL Chimici: novità sul welfare 2020

da Ago 2, 2019Rassegna Stampa

Il 15 luglio 2019, FEDERCHIMICA, FARMINDUSTRIA, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL hanno firmato un accordo integrativo  del rinnovo del 18.7.2018 c.c.n.l. chimica aziende industriali  (in vigore dal 1.1.2019 al 30.6.2022) , in cui vengono definiti i dettagli sulla contribuzione aggiuntiva destinata al welfare contrattuale da gennaio 2020 a favore dei lavoratori cui si applica il citato contratto collettivo. Si tratta, ricordiamo di:

  • industria chimica,
  • chimico farmaceutica,
  • delle fibre chimiche e
  • dei settori abrasivi, lubrificanti e gpl.

Con l’ipotesi di accordo del  18 luglio 2018 le Parti avevano deciso di destinare al welfare contrattuale, da gennaio 2020, i seguenti importi della retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r.:

  •  € 2,50 per lavoratore iscritto, a carico azienda;
  •  € 1,00 a carico del lavoratore iscritto.

La destinazione doveva essere individuata dalle Parti entro dicembre 2019 con la distinzione tra:

  • il Fondo di previdenza integrativa FONCHIM ( che fornisce una pensione integrativa supplementare rispetto a quella obbligatoria INPS)
  • il Fondo sanitario di assistenza integrativa FASCHIM (attraverso il quale si possono avere prestazioni sanitarie gratuite o a costi ridotti per se e per il proprio nucleo familiare con un contributo aggiuntivo).

Con l’accordo sottoscritto la scorsa settimana  le Parti hanno stabilito che da gennaio 2020 la quota pari allo 0,1% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., a carico azienda sarà  così suddivisa:

  •  lo 0,05% destinato al contributo al Fonchim per premorienza o invalidità (che passa dallo 0,20% allo 0,25%);
  •  lo 0,05%, pari a € 1,50, è destinato al contributo mensile a Faschim (che passa da € 21 a € 22,50).

Sempre da gennaio 2020 ci sarà un aumento di € 1,00 mensile, a carico  del lavoratore del contributo al Faschim (che passa da € 3 a € 4).

Val la pena ricordare che i fondi contrattuali hanno un valore aggiunto apparentemente poco visibile, ma di assoluto rilievo.Infatti la natura contrattuale di questi fondi consente la collaborazione operativa delle aziende,  che effettuano tutte l e operazioni contributive e le relative deduzioni fiscali. Ogni dipendente, una volta deciso di iscriversi, deve solo apporre la firma sul modulo di adesione. Da quel momento puo  controllare la propria posizione sul sito internet, a leggere l’estratto conto annuale e le comunicazioni  inviate periodicamente agli associati.

La copertura assicurativa di premorienza   a favore di tutti gli iscritti a Fonchim,  si attiva in caso di premorienza o invalidità, ed finanziata integralmente dalle aziende con una contribuzione aggiuntiva pari allo 0,2% (0,25 dal 2020) della retribuzione valida ai fini del calcolo del Tfr.

Per iscritto al Fondo si intende l’associato che, oltre a quote di Tfr maturando, versi a Fonchim una contribuzione a proprio carico almeno nella misura minima prevista dai C.C.N.L. di appartenenza.

Il senso dell’assicurazione è integrare i versamenti non effettuati dal lavoratore dal momento del decesso o dell’invalidità fino al compimento del 60^ anno di età. La base di calcolo dell’indennizzo è la retribuzione annua lorda (RAL) percepita dall’Assicurato negli ultimi 12 mesi antecedenti l’evento. In assenza di un’annualità completa di retribuzione si fa riferimento alla media delle mensilità percepite dall’Assicurato rapportate ad anno.

 

*Il seguente articolo è stato pubblicato su Fiscoetasse.com, il 2 agosto 2019

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