Welfare: novità e conferme

da Feb 18, 2019Rassegna Stampa

di Angelo Vitale*

Per il Welfare quest’ultimo periodo è stato ricco di interventi. Provo a riepilogarli.

Partendo (a ritroso) dalla nuova opportunità pure offerta alle aziende in un’ottica – in proiezione – di cambio generazionale. Essa viene dall’introdotta Quota100. In particolare, dall’art. 20 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4. L’articolo, titolato Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione, prevede – su richiesta – la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi dal 1° gennaio 1996 al 29 gennaio 2019 per quanti risultano privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non siano già titolari di pensione. Tale possibilità, se pur in via sperimentale per il triennio 2019-2021, è prevista per un periodo massimo di cinque anni, anche non continuativi a condizione che non siano (né lo saranno) coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.

Il relativo onere è determinato applicando, sulla retribuzione di riferimento già assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda, le aliquote contributivevigenti anch’essi alla data di presentazione della domanda. La novella registra due importanti possibilità:

  • per il lavoratore di detrarre dall’imposta lorda l’onere stesso nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi;
  • per il lavoratore l’onere determinatosi non concorrerà a formare il reddito (ex-art. 51, co. 2, DPR n. 917/1986) mentre per il datore di lavoro l’onere stesso sarà deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo qualora quest’ultimo sostenga il predetto onere destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

La previsione normativa chiarisce che l’eventuale, anche successiva, acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 conduce all‘annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato …, con conseguente restituzione dei contributi.

Ulteriori novità si registrano nella prassi che conducono ad alcune conferme interpretative: provenienti da una nota pubblicata dalla CNCE e dall’Agenzia delle Entrate.

La prima, del 21 gennaio, riguarda l’assoggettamento fiscale dei contributi versati ad enti bilaterali e delle prestazioni da essi erogate, con riferimento alla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate con interpello n. 24 del 4.10.18 (Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Redditi di lavoro dipendente – Contributi versati ad ente bilaterale – art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR) e le ivi richiamate circolari n. 326 del 1997 (Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314 concernente armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati.) e n. 55 del 1999 (Chiarimenti in merito alla disciplina dei contributi assistenziali e dei contributi versati alle Casse Edili.). L’interpello n. 24 e la nota della Commissione confermano che le prestazioni erogate dagli enti bilaterali per premio natalità, asili nido e scuola materna non debbono essere assoggettate a ritenuta.

La seconda risiede nell’interessante Principio di diritto n. 6 del 12 febbraio 2019 enunciato dall’Agenzia delle Entrate riguardo uno delle principali misure di welfare, i buoni pasto. Il principio indica la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ed assimilato) delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto opera nei limiti stabiliti dal citato articolo 51 a prescindere dal numero di buoni utilizzati. Il datore di lavoro sarà tenuto di conseguenza alla verifica di detti limiti di esenzione rispetto al valore nominale dei buoni erogati (giornalieri € 5,29 o € 7,00 per i buoni pasto elettronici).

A seguire, la Risposta dell’Agenzia delle Entrate 25.1.19 n. 10 all’interpello sul piano welfare aziendale: nel riprendere quanto più volte precisato (da ultimo, con circolare 23 marzo 2018, n. 5/E …), l’AdE riconferma  l’impossibilità di riconoscere somme o servizi ad personam ovvero per alcuni e ben individuati lavoratori. L’AdE riafferra, a tal fine, la nozione di “categoria di dipendenti (già individuata nella predetta circolare n. 5/E del 2018) rafforzando tale espressione [la quale] non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai etc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti gli operai del turno di notte ecc.), purché tali inquadramenti siano sufficienti a impedire in senso teorico, come detto, che siano concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da imposte.

Nella stessa risposta si ritengono utili le precisazioni che riguardano gli stagisti e quanti assunti, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con un contratto di somministrazione a tempo determinato: entrambi potranno godere, in presenza delle previste condizioni, del regime esentativo previsto dalla lettera f) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIRtrattandosi, per entrambi, di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, la cui base imponibile è determinata ai sensi del successivo articolo 51 del TUIR.

Alcuni giorni prima con altra risposta, Interpello 9.1.19 n. 1, l’Agenzia delle Entrate, riprendendo l’art. 83 del TUIR, si è pronunciata sulla deducibilità dei relativi premi di produttività nel senso se l’intero ammontare dei bonus riconosciuti ai dipendenti debba essere dedotto dal reddito imponibile relativo al periodo d’imposta di competenza, ossia quello riferibile all’esercizio oggetto della valutazione dell’operato dei dipendenti. L’AdE ha concluso, sulla base dei principi contabili internazionali, riconoscendo la deducibilità fiscale nell’anno oggetto di valutazione a seconda che la componente b) in esame abbia [o meno] natura di accantonamento dal punto di vista contabile.

Solo per memoria ricordo l’Interpello 28.12.18 n. 164 con il quale la stessa AdE si è pronunciata sul regime esentativo delle spese dell’asilo nido assegnando l’esenzione delle spese per la frequenza dell’asilo nido a favore di chi esse siano rimaste effettivamente a carico, escludendo il bonus ricevuto dall’Inps.

 

*Il seguente articolo è stato pubblicato su Bollettino ADAPT 18 febbraio 2019, n. 7

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