2.1.2 Sostituzione del premio di risultato con la concessione di prestiti

da Mar 29, 2018privato

La lettera b) del comma 4 dell’articolo 51 del TUIR dispone che in caso di concessione di prestiti “si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi….”.

Si fa presente che la scrivente, con risoluzione 28 maggio 2010 n. 46, ha riconosciuto che il criterio dettato dal comma 4, lett. b), dell’art. 51 del TUIR, si applica anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro eroghi direttamente sul conto corrente che il dipendente mutuatario ha dedicato al pagamento del mutuo, un contributo aziendale a copertura di una quota degli interessi maturati.

In tal caso, infatti, sempreché le modalità di accreditamento della somma realizzino un collegamento immediato e univoco tra l’erogazione aziendale e il pagamento degli interessi di mutuo, concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anziché l’intero importo degli interessi pagati dal datore di lavoro, il 50 per cento dell’ammontare risultante dalla differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al 31 dicembre di ciascun anno e gli interessi rimasti a carico del dipendente.

Analogamente, nell’ipotesi di sostituzione del premio di risultato con il pagamento di interessi di mutuo da parte del datore di lavoro, concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine dell’anno e l’importo degli interessi rimasto a carico del lavoratore, al netto del contributo erogato dall’azienda in sostituzione del premio sostituito.

Esempio:

  • Premio di risultato agevolabile € 3.000
  • Interessi dovuti dal dipendente in base al contratto di mutuo € 4.000
  • Interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto € 2.000
  • Interessi rimasti a carico del dipendente dopo la conversione del premio €
    1.000 (€ 4.000 – € 3.000)
  • Base imponibile del benefit € 500 (€ 2.000 – € 1.000 = € 1.000 * 50%)
  • Base imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva o, a scelta del
    lavoratore, a tassazione ordinaria ovvero sostituita con gli altri benefit, €
    2.500 (€ 3000 – € 500).
    Se al lavoratore dipendente è trattenuta una somma per la concessione del
    prestito (quota di reddito già assoggettata a tassazione), la base imponibile del
    benefit è ridotta di pari importo.
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