6. Contratto di rete

da Gen 8, 2018Dizionario Breve

Dizionario breve sul welfare aziendale a cura di ADAPT e AIWA

di Marco Menegotto*

 

Definizione

Per contratto di rete si intende un contratto plurilaterale a parti qualificate. Un contratto cioè tra due o più imprenditori, i quali con ciò perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, obbligandosi a collaborare, scambiarsi informazioni o prestazioni, ovvero esercitare in comune attività d’impresa.

 

Di cosa parliamo

In ottica di welfare aziendale, i contratti di rete possono essere veicolo per la condivisione, messa a sistema e la erogazione di beni e servizi, condivisi tra le imprese della rete, attraverso la predisposizione – ad esempio – di: analisi, studio e monitoraggio dei comportamenti aziendali socialmente responsabili nonché dei bisogni del personale; adozione di regolamenti aziendali “condivisi” in materia di welfare; definizione di linee comuni di comportamento. In quest’ottica il welfare aziendale si inserisce nel contesto di riferimento quale fattore per l’innalzamento della capacità competitiva.

Il contratto di rete, quale particolare figura civilistica, fa ingresso per la prima volta nel nostro ordinamento con il decreto-legge n. 112/2008, per poi trovare una più compiuta definizione legale l’anno successivo (art. 3 co. 4-ter D. L. n. 5/2009), e attraverso il susseguirsi di numerosi provvedimenti legislativi.

Parti del contratto sono necessariamente due o più imprenditori (cfr. art. 2082 Cod. civ.), ai fini che qui interessano intendendosi per tali coloro che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, a prescindere dalle dimensioni dell’impresa, dall’attività svolta o dalla natura del soggetto, ed iscritti al registro delle imprese. Queste, nel contratto, definiscono in particolare: gli obiettivi strategici ed i criteri per la misurazione del loro conseguimento; il programma comune e le modalità della sua realizzazione; durata del contratto stesso.

La legge consente la costituzione di un organo comune e di un fondo patrimoniale comune; il primo dotato di poteri di gestione e/o rappresentanza (anche) attraverso i  contributi destinati dalle imprese della rete nel fondo patrimoniale comune, le cui regole di funzionamento hanno pure fonte pattizia. Le imprese hanno altresì facoltà di dotare la rete di soggettività giuridica.

Ulteriore elemento qualificante è costituito dalle disposizioni secondo cui da un lato, nell’ipotesi di distacco di personale tra imprese della stessa rete, il requisito (necessario per la validità del distacco) dell’interesse in capo all’impresa distaccante è automatico (non dovendosi dunque addurre alcun elemento a riprova), dall’altro è ammessa la co-datorialità tra le diverse imprese, ovvero la utilizzazione della prestazione lavorativa di uno o più lavoratori da parte delle diverse imprese costituenti il contratto di rete, secondo regole pattuite nello stesso.

Più di recente si è invece proposta la costituzione di reti non più (e non solo tra imprese) ma tra scuole ed imprese, nell’ottica della costruzione di percorsi vincenti per l’occupabilità dei giovani, attraverso partnership tra istituti scolastici e imprese del territorio al fine di implementare meccanismi stabili e virtuosi di alternanza scuola-lavoro.

 

Riferimenti normativi

– 6-bis D. L. n. 112/2008, conv. con modificazioni in L. n. 133/2008

– 3 co. 4-ter e 4-quater D. L. n. 5/2009, conv. con modificazioni in L. 33/2009

– 42 D. L. n. 78/2010, conv. con modificazioni in L. n. 122/2010

– L. n. 83/2012, conv. con modificazioni in L. n. 134/2012

– L. n. 179/2012, conv. con modificazioni in L. n. 221/2012

– Art. 30 co. 4-ter, D. Lgs. n. 276/2003

 

Riferimenti bibliografici

– F. Cafaggi, Contratto di rete, Annali IX, 2016

– T. Treu (a cura di), Contratto di rete. Trasformazione del lavoro e reti di imprese, IPSOA, 2015 e vari contributi ivi contenuti

– M. T. Carinci (a cura di), Dall’impresa a rete alle reti d’impresa. Scelte organizzative e diritto del lavoro, Giuffré, 2015

– G. Zilio Grandi, M. Biasi (a cura di), Contratto di rete e diritto del lavoro, CEDAM, 2014

 

Marco Menegotto, Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo – ADAPT

@MarcoMenegotto

*Il seguente articolo è stato pubblicato anche su Bollettinoadapt.it, il 2 ottobre 2017

 

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Il Dizionario breve sul welfare aziendale è la nuova rubrica realizzata con ADAPT, la scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro. Un appuntamento settimanale nato non con l’ambizione di fornire le definizioni giuste per ogni ambito disciplinare, bensì con l’intento di condividere un glossario essenziale, scientificamente solido, ma anche comprensibile a tutti, per inquadrare quello che è già oggi uno dei più importanti contenuti del cambiamento del lavoro in atto nell’epoca della c.d. quarta rivoluzione industriale.

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