3. Assistenza sanitaria integrativa

da Gen 8, 2018Dizionario Breve

Dizionario breve sul welfare aziendale a cura di ADAPT e AIWA

di Silvia Fernández Martínez*

 

Definizione

Forma di assistenza sanitaria volta a complementare, integrare o sostituire le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Costituisce il cosiddetto Secondo Pilatro del sistema sanitario italiano e risponde all’idea della condivisione della responsabilità della tutela della salute tra l’azienda e il lavoratore e della partecipazione nella protezione della propria salute. Le misure di assistenza sanitaria integrativa possono essere previste nel contratto individuale, nei regolamenti aziendali, in ogni livello della contrattazione collettiva, far parte dei benefit che le aziende offrono ai loro lavoratori o essere previste nei regolamenti dei diversi Albi Professionali. L’adesione ha sempre carattere volontario per il lavoratore, anche nel caso in cui le forme di assistenza sanitaria siano istituite attraverso la contrattazione collettiva. L’assistenza sanitaria integrativa è erogata attraverso gli enti autorizzati che possono essere di tre tipi: Fondi Sanitari IntegrativiSocietà di Mutuo Soccorso o Casse di Assistenza Sanitaria.

Di cosa parliamo

L’ambito di applicazione dell’assistenza sanitaria integrativa dipende dalla individuazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza (LEA) che sono i servizi che il SSN è tenuto ad offrire a tutti i cittadini in maniera gratuita o soggetti al pagamento di una quota di partecipazione (ticket). In generale, i servizi che rientrano nell’assistenza sanitaria integrativa, tranne i casi in cui questa ha carattere sostitutivo, sono quelli non inclusi nei LEA e comprendono le prestazioni di medicina non convenzionale, le cure termali, l’assistenza odontoiatrica e le misure di long-term care.

Per favorire lo sviluppo di forme di assistenza sanitaria integrativa il legislatore ha previsto una serie di agevolazioni fiscali prevalentemente attraverso la deduzione dei contributi versati agli enti della sanità integrativa. L’obiettivo è quello di incentivare, sia a titolo individuale che collettivo, l’assunzione di responsabilità nel promuovere la tutela della salute oltre la tutela universalistica garantita dal Servizio Nazionale di Salute.

L’art. 51 co. 2 lett. a) TUIR dispone che “Non concorrono a formare il redditoa) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in  conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter)”. L’art.10 co.1 lett. e- ter) fa esplicito riferimento ai Fondi Integrativi del SSN.

L’assistenza sanitaria integrativa nella contrattazione collettiva

Dall’analisi dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale degli ultimi anni emerge un crescente interesse verso l’assistenza sanitaria integrativa. Un caso meritevole di essere citato è quello del rinnovo del CCNL per l’industria metalmeccanica del 26 novembre 2016, che all’art. 16 prevede che le aziende iscrivano a tutti i lavoratori al fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore (MètaSalute), fatta salva la facoltà di esercitare rinuncia scritta. Se il lavoratore rifiuta di essere iscritto a MètaSalute non ha diritto ad ottenere lo stesso importo economico che l’azienda versa a MètaSalute. Per questo motivo, sono già stati stipulati accordi aziendali, un esempio è l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale di Lavoro per i dipendenti dell’azienda S. POLO LAMIERE S.P.A in Emilia Romagna, che in deroga a quanto previsto nel CCNL, prevede che ai lavoratori che, previa espressa rinuncia, dichiarino di non voler aderire a Mètasalute verrà riconosciuto un importo parti a 9,25€/mese lordi per 13 mensilità versati in un’unica soluzione, unitamente alla liquidazione del premio di risultato, con la retribuzione del mese di giugno dell’anno successivo.

 

Riferimenti normativi

– 38, co. 5 Cost. (riconoscimento della creazione e l’intervento di soggetti di natura privatistica in aggiunta a quelli pubblici nell’ambito dell’assistenza sanitaria)

– Legge 23 dicembre 1978, n. 833. Istituzione del servizio sanitario nazionale

– lgs.30 dicembre 1992 n. 502. Riordino disciplina in materia sanitaria (introduce la categoria dei fondi sanitari)

– lgs. 19 giugno 1999, n. 229. Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419

– Decreto 31 marzo 2008. Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale (c.d. decreto Turco)

– Decreto 27 ottobre 2009. Modifica al decreto 31 marzo 2008, riguardante «Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale» (c.d. decreto Sacconi)

– Art. 51, co.2 lett.a) e 10 lett. e-ter D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

 

Riferimenti bibliografici

– E. Piras, “Fondi sanitari integrativi e livelli essenziali di assistenza nella sanità pubblica”, Rivista di Diritto Bancario, n. 6, 2017

– E. Piras, “Fondi sanitari integrativi e società di mutuo soccorso: le nuove frontiere della sanità integrativa”, Responsabilità civile e previdenza: Rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione, n. 6, 2016

– Fisascat Cisl Nazionale, L’Assistenza Sanitaria Integrativa in Italia, Laboratorio Terziario. Periodico di documentazione della FISASCAT CISL, Supplemento n. 2, n. 1, 2009

– G. Mariani Castelli, “Il ruolo delle forme integrative di assistenza sanitaria”, Diritto delle Relazioni Industriali, n. 3, 2000

– S. Lucantoni, “Fondi sanitari integrativi” in Treu, T. (a cura di), Welfare aziendale 2.0. Nuovo welfare, vantaggi contributivi e fiscali, Ipsoa, 2016

– S. Neri, “I fondi previdenziali e sanitari nel welfare aziendale”, La Rivista delle Politiche Sociali, n. 3, 2012

 

Per una analisi empirica della contrattazione collettiva

– AA.VV., La contrattazione collettiva in Italia, III Rapporto Adapt, Adapt University Press, 2016

– S. Miani, J. Floreani, L’assistenza sanitaria integrativa nella contrattazione collettiva, Amaris, 2010

 

Silvia Fernández Martínez, Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro  @Silvia_FM_

*Il seguente articolo è stato pubblicato anche su Bollettinoadapt.it, il 26 settembre 2017

 

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Il Dizionario breve sul welfare aziendale è la nuova rubrica realizzata con ADAPT, la scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro. Un appuntamento settimanale nato non con l’ambizione di fornire le definizioni giuste per ogni ambito disciplinare, bensì con l’intento di condividere un glossario essenziale, scientificamente solido, ma anche comprensibile a tutti, per inquadrare quello che è già oggi uno dei più importanti contenuti del cambiamento del lavoro in atto nell’epoca della c.d. quarta rivoluzione industriale.

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