Caso Glovo e futuro dei rider: “Autonomi o dipendenti? Urgenti regole nuove e tutele”

da Feb 13, 2026Dicono di noi

Il giuslavorista Massagli (Lumsa): impropria la comparazione con i fattorini “L’amministratore giudiziario potrebbe adottare un contratto collettivo diverso. Ma se non è sostenibile economicamente, c’è il rischio che l’azienda lasci l’Italia”.

  

Il caso Glovo ha fatto riaprire la questione rider e sfruttamento nell’attività che svolgono. Come inquadrare la situazione?

“Fermo restando che per un giudizio sul caso specifico sarà necessario leggere i documenti della Procura, ancora non noti, pare comunque comprendersi lo schema generale di ragionamento del pubblico ministero: il lavoro organizzato tramite app deve essere considerato eterodiretto e quindi è da ricondursi nell’alveo della dipendenza e non dell’autonomia”, spiega Emmanuele Massagli, docente alla Lumsa e Presidente della Fondazione Tarantelli.

Con quale conseguenza?

“Di conseguenza il riferimento all’equo trattamento salariale (principio costituzionale) non è da ricercarsi nel contratto collettivo applicato dalle società di delivery, sottoscritto da Assodelivery e Ugl, bensì al contratto della logistica firmato da Cgil, Cisl e Uil che regola anche la figura del fattorino”. E questo comporta differenze notevoli in termini salariali e di diritti dei lavoratori.

“Si tratta, però, di una comparazione totalmente impropria se non si ponderano le differenze tra autonomia e dipendenza, con tutto ciò che ne deriva in termini di decisione di attivare le sessioni di lavoro o meno, indennità in caso di mancati ordini, ferie, permessi e così via. Ma il Tribunale di Milano è piuttosto indifferente alla volontà dei rider e alle peculiarità della loro organizzazione del lavoro: le decisioni sono conseguenti alla ricostruzione del rapporto in termini formali, non sostanziali. Se l’assetto della piattaforma è considerato funzionale al controllo del lavoratore (tracciamento geografico, ranking, tempi di consegna e altri elementi) questo non può che essere dipendente. Ai giudici il compito, ovviamente, di verificare la correttezza di queste argomentazioni accusatorie”.

Ha riserve su questa ricostruzione?

“Non è possibile non osservare che si tratta di una intrusione (giusta o sbagliata) nel cuore delle materie oggetto della contrattazione collettiva: regolazione dei rapporti di lavoro e salario. Ciò che il legislatore e le parti sociali non escludono a priori, ossia la natura anche indipendente o parasubordinata dell’attività di consegna di cibo (si vedano il Jobs Act, ma anche l’accordo per gli shopper, sottoscritto non dall’Ugl, ma da Cgil, Cisl e Uil), pare negato dal pubblico ministero”.

Quali effetti derivano dal considerare i rider dei dipendenti?

“Osserveremo i primi atti dell’amministratore giudiziario, che è assai probabile che proceda con l’adozione di un diverso contratto collettivo. In quel caso è possibile che Glovo si trovi nella medesima situazione di chi già nel settore ha scelto il modello della dipendenza, scoprendo però velocemente che è poco sostenibile economicamente (JustEat) o di chi ha scelto di uscire dal mercato italiano perché non disponibile all’adozione di un modello diverso da quello dell’autonomia (UberEats)”.

Ovviamente nessun diritto del lavoro può essere svenduto in cambio della possibilità di ricevere a casa cibo pronto: non è quindi una argomentazione valida quella di chi si lamenta della possibile uscita dal mercato dei grandi player del settore (o la quintuplicazione dei prezzi per i consumatori) se confermate le ipotesi accusatorie della procura milanese. Più rilevante è invece la riflessione sulla difficoltà nel legislatore e della giurisprudenza italiana ad adoperare otri nuovi per conservare il vino nuovo (le sfide del lavoro)”.

Come uscirne?

“Spetta alle associazioni datoriali e sindacali reagire costruttivamente all’avanzata dei giudici nella regolazione dei rapporti di lavoro, anche ipotizzando una più compiuta e rotonda regolazione nell’ambito della consegna di cibo, che legittimi e renda coerente anche il lavoro autonomo quando, come molto spesso accade, preferito dallo stesso lavoratore. Il tema quindi in gioco è la capacità di costruire tutele adeguate a chi opera nei nuovi settori (capacità ampliamente espressa dalla contrattazione da sempre) e non lasciare al giudice l’inopportuna scelta impositiva di un contratto che può rivelarsi inadeguato”.

*Il seguente articolo è stato pubblicato su Quotidiano.net, il 12 febbraio 2026

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