MANOVRA 2026. Le flat tax e le novità che possono incidere sulle tasche dei lavoratori (e delle imprese)
di Emmanuele Massagli*
Nella manovra approvata dal Parlamento vi sono alcune misure importanti, soprattutto per il metodo con cui sono state adottate.
Per quanto concerne i temi lavoristici, la Legge di bilancio 2026 è stata assai (e positivamente) condizionata dal dialogo del Governo con le parti sociali. Come in ogni finanziaria di questa legislatura, i temi lavoristici sono tra i primi presentati nell’articolato approvato il 30 dicembre (si vedano i commi da 7 a 14 del maxiemendamento trasmesso dal Senato e non modificato dalla Camera) e non sono stati oggetto degli aspri dibattiti politici e, di conseguenza, mediatici che hanno invece interessato la materia previdenziale, gli affitti brevi e le norme di sostegno alle scuole paritarie.
Invero qualche problema di natura tecnica c’è stato, sebbene confinato all’attenzione degli addetti ai lavori: concerne il diritto del lavoro una delle cinque disposizioni sulle quali, stando a quanto riportato dagli organi di stampa, il Quirinale ha espresso dubbi, determinandone la soppressione. Si tratta(va) di una misura di protezione dei datori di lavori oggetto di un provvedimento giudiziale per inadeguatezza del salario riconosciuto ai propri dipendenti quando applicati i minimi retributivi stabiliti dai contratti collettivi nazionali.
Una disposizione invero non illogica, a patto però che sia riconosciuta soltanto a chi adotta un Ccnl sottoscritto da sigle sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (limite non previsto nella norma ritirata).
Se questa modifica ha finito con l’accogliere un’istanza destruens proveniente dalle parti sociali, diverse sono le proposte costruens, anche di rilevante impatto economico su una manovra nel complessivo piuttosto contenuta come spesa (circa 22 miliardi, il valore più basso dai tempi del Governo Letta del 2014, in uscita dalla crisi del debito sovrano, quando le uscite furono “appena” di 14 miliardi), che il Governo ha fatto proprie, modificando il testo originario trasmesso al Senato (il cui “conto” complessivo era originariamente di 18 miliardi).
Le modifiche a quello che è ora è il comma 7 sono dovute soprattutto all’azione congiunta di Confcommercio, Cisl e Uil (oramai da qualche mese in assetto ben più dialogante del passato e in allontanamento dall’oltranzismo landiniano), oltre che alla volontà più volte comunicata dalla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali di intervenire in ampliamento a quanto previsto nel precedente articolo 4 della proposta di legge governativa.
Gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 ai lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 33.000 euro, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, saranno assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali (per farla breve: una “flat tax”) pari al 5%.
L’azione della rappresentanza del commercio, turismo e pubblici esercizi ha permesso di fare rientrare anche i Ccnl firmati nel 2024 (quelli sottoscritti dalla associazioni che aderiscono a Confcommercio) e con essi quasi 5 milioni di lavoratori in più rispetto alla prima versione. Si deve invece all’insistenza sindacale l’ampliamento da 28.000 a 33.000 euro della soglia di reddito, per accrescere la platea dei beneficiari.
La misura continua ad avere come ultima ratio il sostegno ai lavoratori con redditi contenuti, quelli indifferenti al taglio di due punti della seconda aliquota (non a caso il limite precedente era fissato in corrispondenza di quello della prima aliquota). Certo è una misura piuttosto costosa, forse eccessivamente se si calcola il beneficio che effettivamente percepirà il singolo lavoratore, ma questo è il “prezzo” delle misure orizzontali, uguali per tutti, che bene si comunicano e si leggono sui giornali, ma peggio si percepiscono nelle tasche.
Il comma 9 è dedicato alla revisione del funzionamento fiscale dei premi di produttività, la cui aliquota sostitutiva diventa nel 2026 dell’1% (in precedenza era il 5%) e il valore massimo del premio sale fino a 5.000 euro (3.000 in precedenza).
Intelligentemente Cisl e Confindustria avevano suggerito di intervenire sul funzionamento operativo più che su quello fiscale, ossia di superare (o quantomeno sospendere sperimentalmente) i vincoli di incrementalità degli indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione fissati con la manovra del 2016, in un’altra epoca economico-sociale. Non è stato di questo avviso il Governo, probabilmente spaventato dalla possibile “esplosione” dell’istituto e quindi dal suo costo.
Un calcolo eccessivamente ragionieristico: la moltiplicazione degli accordi e contratti (è obbligatoria la negoziazione con il sindacato) per la maggiore produttività vuole dire, anche, maggiore… produttività! Ossia uno dei nodi cronici del nostro mercato del lavoro. Chissà che il suggerimento non possa essere accolto nella prossima Legge di bilancio, che non è difficile prevedere ben più espansiva (se non altro per motivi elettorali).
Attenzione che nel comma 9, grazie a un deciso, anche spigoloso (si pensi alla piazza del 13 dicembre) intervento della Cisl, si nasconde la misura probabilmente più rilevante in termini di lavoro dell’intera legge. Grazie a un emendato governativo operato durante la discussione al Senato, è stato chiarito che il comma 9 è relativo anche «alle somme erogate a titolo di partecipazione» e questo, come scritto nella relazione tecnica alla legge, è da leggersi «in continuità, rafforzandola, con la disciplina prevista originariamente per il solo anno 2025 all’articolo 5 della legge n. 76 del 2025» (la legge sulla partecipazione dei lavoratori).
In sintesi: nel comma 9 (quotato 200 milioni) è contenuta tanto la modifica del funzionamento fiscale dei premi di produttività quanto il rafforzamento e rifinanziamento della disposizione sulla distribuzione degli utili contenuta nella legge sulla partecipazione. “Rafforzamento” perché la distribuzione degli utili (anche quando inferiore al vincolo del 10% degli stessi) godrà di una flat tax dell’1% e non più del 5%; “rifinanziamento” perché la disponibilità “rigida” di 49 milioni di euro disposta per il 2025 è diventata di 200 milioni per gli anni 2026 e 2027, senza alcun rischio di esaurimento delle risorse, non trattandosi di un vincolo c.d. rubinetto, ma solo contabile.
È opportuno ricordare che, a differenza delle regole sui premi di produttività, la distribuzione degli utili (il riferimento è agli utili netti, dopo la tassazione) si effettua dopo avere conosciuto i dati di bilancio e non è vincolata da alcun indicatore od obbligo di incrementalità.
In altre parole, grazie alla legge voluta dalla Cisl si realizza, per altra via, quanto era stato richiesto al Governo, ma non concesso: una maggiore libertà nella realizzazione di strumenti di partecipazione virtuosa ai risultati di impresa, vantaggiosi tanto per il lavoratore, che beneficia dell’aliquota sostitutiva, quanto per l’impresa, che ottiene maggiore produttività e, se attua anche forme di partecipazione organizzativa (commissioni paritetiche), gode della riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota contributiva a suo carico, in forza del comma 189 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, proprio quella citata in questa manovra.
I commi 10 e 11 recano la flat tax al 15%, fino a 1.500 euro per l’anno 2026 per chi denuncia redditi da lavoro inferiori a 40.000 euro, per il lavoro “scomodo”, ossia notturno, prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale e straordinario (indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni). Una misura di selettività fiscale intelligente, seppure troppo contenuta, per incentivare l’accettazione e il mantenimento dei posti di lavoro nei settori del commercio, turismo e ristorazione che sono centrali nel nostro Paese, ma non possono godere né dello smart working tipico delle occupazioni impiegatizie, né della c.d. settimana corta che si sta diffondendo nella manifattura.
Da ultimo, non in termini di incidenza per i lavoratori, bensì come numero di comma (14), è stato confermato l’innalzamento a 10 euro (prima 8) del valore detassato e decontribuito dei buoni pasto quando resi in forma elettronica.
Quelli presentati non sono interventi roboanti, destinati ad animare grandi dibattiti o a giustificare commentari universitari dedicati a questa Legge di bilancio. Si tratta, tuttavia, di novità ragionevoli, nel metodo, prima ancora che nei contenuti: è riconfermata l’efficacia del legislatore in materia lavoristica quando è disponibile ad ascoltare le parti sociali, che tutto il giorno vivono le situazioni che il Parlamento intende regolare.
Il valore di questo ascolto è plasticamente misurabile nel confronto tra la versione della legge entrata al Senato e quella uscita dalla Camera, arricchita dei suggerimenti di quei corpi intermedi che concepiscono il proprio ruolo come propositivo e non solo conflittuale.
*Il seguente articolo è stato pubblicato su Ilsussidiario.net il 31 dicembre 2025