Fringe benefit e welfare: valori all’esame di fine anno
di Barbara Garbelli*
Con l’avvicinarsi delle operazioni di conguaglio fiscale e contributivo di fine anno, il controllo del valore complessivo dei fringe benefit erogati dai datori di lavoro assume una rilevanza determinante.
Il datore, in qualità di sostituto d’imposta, deve effettuare una ricognizione puntuale dei valori erogati durante l’anno, integrando anche eventuali benefit inclusi in programmi di welfare collettivo, se riconducibili alle previsioni dell’articolo 51, comma 3 del Tuir, per verificare il rispetto delle soglie di non imponibilità previste per quest’anno.
In caso di superamento di questi limiti, infatti, l’intero importo dei benefit dovrà essere assoggettato a tassazione e contribuzione, con riflessi immediati in busta paga e nei flussi Uniemens. Il rischio di omissioni o errori è tutt’altro che teorico: la pluralità di strumenti utilizzati dalle aziende – carte welfare, voucher digitali, rimborsi delle spese domestiche, omaggi natalizi – impone un approccio di verifica integrata e un accurato tracciamento dei dati, preferibilmente tramite piattaforme di gestione dedicate.
I fringe benefit sono utilità corrisposte in natura – beni o servizi messi a disposizione del lavoratore – che, pur costituendo una componente della retribuzione, possono beneficiare di un trattamento di favore se il loro valore complessivo non supera determinate soglie di esenzione.
Il quadro normativo di riferimento è delineato dall’articolo 51, comma 3, del Tuir, che fissa il limite generale di esclusione dal reddito di lavoro dipendente a 258,23 euro annui, innalzato dalla legge di bilancio 2025 (legge 207/2024, articolo 1, comma 390), per il triennio 2025-2027, a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori e 2mila euro per coloro che hanno figli fiscalmente a carico, prorogando la misura speciale già prevista per il biennio precedente.
Per il 2026 si attendeva un aumento delle soglie di non imponibilità, che tuttavia non sono state ritoccate dal disegno di legge di Bilancio approvato dal Governo e ora all’esame del Senato. Il Ddl prevede, invece, una detassazione più vantaggiosa per i premi di risultato (dal 5% previsto fino al 2027, all’1% per il 2026 e il 2027), e l’innalzamento a 10 euro al giorno della la soglia di esenzione fiscale per i buoni pasto elettronici.
I beni agevolati
La soglia di non imponibilità per i fringe benefit, come disposto dalla legge di Bilancio 2025, include, oltre ai beni e ai servizi classici (auto aziendali a uso promiscuo, buoni carburante, alloggi, dispositivi informatici e così via), anche il rimborso o il pagamento diretto di utenze domestiche, canoni di locazione e interessi sul mutuo prima casa. Si consolida così la tendenza del legislatore a riconoscere nei fringe benefit uno strumento flessibile riconducibile al concetto di welfare familiare, con un valore non solo economico ma anche sociale.
Il cumulo con i piani di welfare
Un aspetto cruciale, spesso trascurato nella prassi, riguarda il cumulo tra i fringe benefit individuali e i beni riconosciuti nell’ambito di un piano di welfare aziendale. L’agenzia delle Entrate ha chiarito che la soglia di esenzione deve essere calcolata sul totale percepito dal lavoratore nel periodo d’imposta, comprendendo sia i beni e servizi concessi individualmente, sia quelli erogati tramite piani collettivi di welfare, ma riconducibili alle categorie di beni e servizi previste dall’articolo 51, comma 3 del Tuir. In altri termini, l’importo complessivo di beni e servizi ricevuti (se non riconducibili a misure di welfare puro, ex articolo 51, comma 2 lettera f) e articolo 100 Tuir) deve essere considerato unitariamente ai fini della verifica del limite di 1.000 o 2mila euro. Il superamento anche di un solo euro comporta la tassazione integrale del valore totale, non soltanto dell’eccedenza. Si tratta, pertanto, di un limite assoluto, non di una franchigia.
Tale principio discende dalla circolare 326/E del 23 dicembre 1997, che ancora oggi orienta la prassi fiscale: il valore di tutti i benefit concessi deve essere sommato, verificando il superamento della soglia nel complesso del periodo d’imposta e con riferimento a quanto effettivamente percepito dal lavoratore, anche in presenza di più rapporti di lavoro.
Il sistema dei fringe benefit, nato come forma di retribuzione “marginale”, è divenuto oggi un pilastro strategico delle politiche retributive flessibili. Tuttavia, il suo corretto utilizzo richiede una piena consapevolezza dei limiti normativi e una gestione accurata in sede di conguaglio.
*Il seguente articolo è stato pubblicato su Il Sole 24 Ore il 24 novembre 2025