Il tampone pagato al dipendente va tassato come benefit

da Ott 12, 2021Rassegna Stampa

Le spese non vengono considerate nell’ interesse esclusivo dell’azienda

di Marco Mobili*

Il tampone pagato dal datore di lavoro al dipendente per non perdere forza lavoro “no vax” e garantirgli comunque il green pass per entrare in azienda, senza un accordo o un regolamento aziendale appositamente redatto, diventa un benefit e come tale va tassato in capo al dipendente.

È quanto sembrerebbe emergere da un’ attenta lettura della norma di legge che introduce l’ obbligo per il dipendente di accedere in azienda o in ufficio solo se in possesso del green pass, ottenuto anche a seguito di un tampone antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore o al test molecolare (anche salivare) nelle ultime 72 ore.

Il certificato verde, in sostanza, derivando da un espresso obbligo di legge diventa a tutti gli effetti un titolo abilitante per poter svolgere la propria attività lavorativa. Seguendo questa ratio sull’ obbligo introdotto dal Governo per accedere in azienda o in ufficio dal 15 ottobre, le spese dei tamponi non possono essere considerate effettuate nell’ interesse esclusivo dell’ azienda, ma rispondono ad un preciso onere cui sono tenuti i dipendenti, alternativo alla vaccinazione offerta gratuitamente dallo Stato.

Il datore di lavoro, come detto, per non perdere forza lavoro può volontariamente rimborsare il costo sostenuto dal dipendente per i tamponi rapidi o molecolari che siano. Ma queste somme per il lavoratore dovranno essere considerate come un benefit e per questo dovranno essere assoggettate a tassazione.

Le vie di fuga dal prelievo del Fisco comunque esistono e per evitare una ripresa a tassazione da parte dell’ amministrazione sarà necessario far rientrare i servizi dei tamponi offerti ai dipendenti come forme di welfare aziendale.

Per farlo sarà comunque necessario inserire queste nuove voci sui test in un apposito regolamento o in un accordo aziendale.

Se non si fanno rientrare nel welfare aziendale, il datore di lavoro ha un’ altra strada: far rientrare i costi per i tamponi gratuiti ai dipendenti come benefit non soggetti a tassazione perché erogati nel limite del plafond di 258 euro annuo. Lo stesso plafond in cui rientrano il panettone e lo spumante regalati ai dipendenti a Natale, solo per fare un esempio.

Il seguente articolo è stato pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 12 ottobre 2021

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