19. Superminimi collettivi

da Gen 12, 2018Dizionario Breve

Dizionario breve sul welfare aziendale a cura di ADAPT e AIWA

di Marco Menegotto*

 

Definizione

Per superminimo si intende un elemento accessorio della retribuzione stabilito dalla contrattazione collettiva (superminimo collettivo) oppure erogato dal datore di lavoro per sua libera determinazione (superminimo individuale), che eccede il minimo tabellare ed erogato in cifra fissa.

 

Di cosa parliamo

L’erogazione di superminimi collettivi da parte del datore di lavoro avviene a fronte di specifiche pattuizioni definite a livello di contrattazione collettiva aziendale, erogato in maniera uniforme a tutti i soggetti destinatari dello specifico accordo. Diversamente, i superminimi individuali non per forza hanno natura pattizia (contratto individuale di lavoro); anzi, nella prassi sono caratterizzati dalla sostanziale volontarietà datoriale della erogazione, anche titolo di gratifica.

Entrambi si caratterizzano da un lato per la loro natura accessoria ed aggiuntiva rispetto ai cc.dd. minimi tabellari del CCNL di riferimento, dall’altro per essere completamente svincolati da qualsivoglia obiettivo concordato e misurabile (vengono erogati, per l’appunto, in cifra fissa), ed essere piuttosto giustificati da ragioni quali l’aumento del potere d’acquisto o il consolidamento di cifre già previste in precedenti ma superati accordi.

Si tratta di erogazioni essenzialmente irreversibili, per cui laddove erogate per periodi di tempo apprezzabili (pure in assenza di pattuizioni scritte) formano i cc.dd. “usi aziendali” per la estinzione dei quali la giurisprudenza di legittimità – paragonandoli di fatto ad accordi collettivi a livello aziendale – chiede un accordo sindacale in tal senso (ex multis Cass. 17 maggio 2002, n. 7200).

La giurisprudenza (Cass. 9 luglio 2004, n. 12788), applicando quanto disposto dall’art. 2077 c.c., si è espressa nel senso della possibilità di assorbire le somme erogate a titolo di superminimo (anche individuale) in occasione di aumenti dei minimi tabellari dovuti sia a rinnovi contrattuali sia a passaggi di categoria dei singoli lavoratori. L’assorbimento resta invece escluso quando ciò venga stabilito dallo stesso accordo, oppure nell’ipotesi in cui la natura del compenso sia legata a particolari meriti del lavoratore (Cass. 9 marzo 2009, n. 5650) o alla particolare qualità o specificità delle mansioni svolte dallo stesso.

Si tratta di un istituto non direttamente riconducibile alla materia del welfare, nonostante in talune realtà aziendali il superminimo è ascritto alle politiche generali di compensation & benefits, o comunque è considerato dall’azienda come un plus della retribuzione di base corrisposto nell’ottica di aumentare il benessere del lavoratore, pur non godendo – come è ovvio, essendo a tutti gli effetti retribuzione – dei regimi di tassazione e contribuzione incentivanti.

 

I superminimi collettivi nella contrattazione collettiva

Laddove la contrattazione collettiva nulla dica in proposito, vale il principio secondo cui il superminimo collettivo è assorbito dagli eventuali incrementi retributivi generati dalla contrattazione collettiva futura.

In alcuni casi invece gli accordi prevedono clausole espresse di non assorbibilità.

Di recente, in occasione dell’ultimo rinnovo contrattuale del CCNL per l’Industria metalmeccanica, le parti hanno stabilito che a decorrere dal 1 giugno 2017 gli incrementi dei minimi tabellari assorbono le cifre fisse che eventualmente siano state riconosciute in azienda successivamente a tale data, escludendo espressamente elementi accessori riconosciuti in funzione della effettuazione della prestazione (straordinario, notturno, turni, festività, orario plurisettimanale…).

Inoltre, fermo restando che l’istituto non rientra nei vantaggi fiscali e contributivi, non si escludono pattuizioni nell’ambito della contrattazione aziendale, ad esempio, volte a riformare la disciplina dello stesso, destinando le relative risorse al premio di risultato o al finanziamento aggiuntivo dei piani di welfare. Tali operazioni, che vanno via via diffondendosi, costituiscono una pratica elusiva,tanto più laddove le somme ieri erogate in forma di superminimo collettivo ed oggi per il tramite di misure di welfare sono sostanzialmente identiche.

 

Riferimenti normativi

– Art. 2099 Cod. civ.

 

Riferimenti bibliografici

– P. Tomassetti, L’erogazione in cifra fissa nella contrattazione collettiva aziendale, in A. Lassandari, F. Martelloni, P. Tullini, C. Zoli, La contrattazione collettiva nello spazio economico globale, Bononia University Press, 2017.

– I. Armaroli, Rinnovo metalmeccanica: i punti qualificanti, in Bollettino ADAPT, 29 novembre 2016.

 

Per una analisi empirica della contrattazione

– AA.VV., La contrattazione collettiva in Italia. Rapporto Adapt, ADAPT University Press, 2015

– AA.VV., La contrattazione collettiva in Italia. II Rapporto Adapt, ADAPT University Press, 2016

– AA. VV., La contrattazione collettiva in Italia. III Rapporto Adapt, ADAPT University Press, 2017

 

Marco Menegotto

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

Università degli Studi di Bergamo – ADAPT

@MarcoMenegotto

 

*Il seguente articolo è stato pubblicato anche su Bollettinoadapt.it, il 6 novembre 2017

 

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Il Dizionario breve sul welfare aziendale è la nuova rubrica realizzata con ADAPT, la scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro. Un appuntamento settimanale nato non con l’ambizione di fornire le definizioni giuste per ogni ambito disciplinare, bensì con l’intento di condividere un glossario essenziale, scientificamente solido, ma anche comprensibile a tutti, per inquadrare quello che è già oggi uno dei più importanti contenuti del cambiamento del lavoro in atto nell’epoca della c.d. quarta rivoluzione industriale.

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